13/03/2010: Ddl 1167, il Governo prepara la sua Morte Nera


Con l’approvazione al Senato del disegno di legge 1167-B, il Governo consente al padronato italiano di compiere un salto di qualità nello smantellamento dei diritti dei lavoratori: più che una controriforma, è una vera e propria controrivoluzione, sia pure condotta in sordina. L’attacco questa volta prende le forme di un lunghissimo testo che conferisce “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché di misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.
Di tutto di più, insomma, ma è ovvio che il cuore del disegno è costituito dalle norme in materia di lavoro: vediamole con ordine.

Clausole generali, contratti certificati, clausole compromissorie: il delitto perfetto.
Ai giudici si comanda non mettere becco nelle “valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente”: dovrebbero quindi limitarsi a valutare l’aspetto formale dell’operato padronale, senza considerare il merito delle questioni. La norma esprime un principio già esistente, ma che qui trova un ulteriore rafforzamento con la specificazione dei suoi campi di applicazione: “instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso”. Insomma, in tutte le vicende che interessano un rapporto di lavoro, dalla sua nascita alla sua cessazione, il datore di lavoro è …padrone.
La competenza dei giudici viene notevolmente ridotta anche nel caso in cui il contratto di lavoro (individuale) sia stato “certificato” dalle parti. Questa della certificazione non è di per sé una novità: lo strumento era previsto anche dalla “legge Biagi” ma non aveva mai trovato, finora, grande applicazione, anche a motivo del fatto che il contratto, benché certificato, era pur sempre impugnabile dinanzi al Tribunale. Ed ecco l’idea: cancellare a monte e preventivamente la possibilità del lavoratore di rivolgersi a un giudice, consentendo alle parti (cioè al datore di lavoro, che è l’unico ad avervi interesse – e che interesse!) di inserire nel contratto individuale, attraverso lo strumento della certificazione, una “clausola compromissoria” in base alla quale ogni eventuale controversia inerente il rapporto di lavoro verrà giudicata e decisa da arbitri invece che dal Tribunale.
La differenza, a tutto svantaggio dei lavoratori, è colossale: da un lato, l’arbitrato è costoso e le spese dovranno essere anticipate per metà da ciascuna delle parti. Ne seguirà che in molti casi il lavoratore rinunzierà preventivamente a far valere i propri diritti, non potendosi permettere di pagare o quantomeno non volendo rischiare di perdere del denaro in caso di mancato successo. Il giudizio ordinario in Tribunale, al contrario, è gratuito e spesso, per prassi, il lavoratore che dovesse perdere la causa non viene condannato a pagare le spese legali del datore di lavoro. Dall’altro lato, in caso di lodo sfavorevole sono estremamente ridotte le possibilità di impugnazione: la tutela del lavoratore viene anche per questo verso fortemente indebolita. Gli arbitri – in caso di richiesta delle parti – potranno anche decidere “secondo equità”, e quindi senza necessità di seguire se non “i principi generali dell’ordinamento”: anche quando daranno ragione al lavoratore, quindi, potranno scegliere di attenuare le sanzioni in deroga alle norme di legge. Ad esempio – e l’esempio non è casuale, ma è evidentemente ciò a cui pensava il Governo – potranno scegliere di non garantire a un lavoratore illegittimamente licenziato la tutela reale prevista dall’art. 18 dello Statuto, riconoscendogli soltanto un risarcimento più o meno modesto.
Le modalità concrete di applicazione della norma sono demandate agli accordi interconfederali o ai contratti collettivi di lavoro. È chiaro che si procede a passi sempre più spediti alla definitiva spaccatura tra sindacati “amici” (CISL, UIL e UGL, perlomeno al livello nazionale) e sigle “nemiche”, e al tentativo di emarginazione della CGIL (per non parlare dei sindacati di base). Non è un caso che il segretario generale della CISL abbia espresso un parere tendenzialmente favorevole sullo strumento dell’arbitrato. Del resto, i sindacati che andranno a far parte dei collegi arbitrali saranno lautamente ricompensati: di fatto, vengono comprati dallo Stato, in un contesto che ricorda sempre di più quello corporativo del periodo fascista.
Per sicurezza, comunque, qualora non siano previste dai contratti collettivi, le modalità di attuazione della nuova disciplina verranno stabilite direttamente con decreto dal Ministero del Lavoro.

Sempre più precari.
Le novità in materia di decadenze e licenziamenti rischiano di avere un impatto per certi versi ancora più disastroso.
Innanzitutto, diventa più complicata l’impugnazione: finora era sufficiente qualsiasi atto scritto del lavoratore, senza formalità, nei 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento; adesso viene introdotto l’obbligo ulteriore di depositare il ricorso in giudizio, nei 180 giorni successivi, a pena di decadenza. È inutile sottolineare come ogni onere aggiunto renda più difficile l’esercizio del diritto.
Ma il vero trabocchetto riguarda qui i lavoratori precari.
Per la prima volta, infatti, le decadenze che finora caratterizzavano soltanto l’impugnazione vengono estese anche ai contratti a termine, interinali (in somministrazione) e a progetto, e perfino nei casi di trasferimento di azienda e di appalti farlocchi.
Ecco quindi che alla scadenza del contratto il precario dovrà scegliere se fare causa all’azienda in men che non si dica, e bruciarsi così ogni speranza di rinnovo, o attendere nella speranza di un rinnovo e bruciarsi così per sempre la possibilità di fare causa all’azienda. Non ci sarà da stupirsi se gli imprenditori useranno questa novità come un ulteriore strumento di ricatto.
Ma non basta: anche nel caso in cui il termine dovesse essere giudicato illegittimo, e il contratto convertito in tempo indeterminato, viene ridotto il risarcimento che il datore di lavoro è tenuto a versare. Il risarcimento, infatti, non coprirà più tutto il periodo dalla scadenza del termine al ripristino del rapporto, ma sarà contenuto tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione.
In pratica, il Governo interviene in modo chirurgico a eliminare gli ultimi ostacoli alla precarizzazione del lavoro che la “legge Biagi” non era riuscita a rimuovere, anche – occorre riconoscere – per l’interpretazione che parte della magistratura aveva dato di quelle norme.
Tanto per non farsi mancare niente, le nuove regole, una volta entrate in vigore, si applicheranno anche ai contratti in corso di esecuzione e perfino – quelle in tema di risarcimento – alle cause già pendenti.

La vendetta di Atesia.
Dopo le numerose leggi ad personam, il Governo inaugura anche la legge – ci si perdoni il neo-latinismo non proprio ciceroniano – ad aziendam.
Non c’è altro modo per interpretare la norma che chiude l’intero disegno di legge e che appare ritagliata su misura per la controversia che oppone una cinquantina di lavoratori alla famigerata Atesia (che oggi, tanto per ripulire la propria immagine, è ribattezzata Almaviva).
Un po’ di storia (che per fortuna conosciamo meglio del latino): nell’estate 2006 Atesia, allora il call centre più grande d’Europa con oltre 3.500 operatori, tutti co.co.pro., venne condannata ad assumere con contratto a tempo indeterminato tutti i lavoratori e a versare tutte le differenze retributive e contributive, oltre che a pagare una maxi multa per le numerose irregolarità. Con la (colpevole) complicità dei sindacati, venne raggiunto un accordo in base al quale gli addetti sarebbero stati assunti a tempo indeterminato con contratti part-time a orari flessibili e con uno stipendio da fame, a condizione che rinunziassero a ogni diritto sul pregresso.
Circa 50 lavoratori decisero di non aderire all’accordo e rivolgersi al tribunale per ottenere tutti i diritti che spettavano loro. La sentenza, favorevole, di primo grado è stata confermata in appello, e adesso pende il giudizio in Cassazione.
Ebbene, l’art. 50 del ddl 1167 prevede che, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di co.co.pro., il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato è tenuto soltanto a pagare un risarcimento tra 2,5 e 6 mensilità di retribuzione, e non a reintegrare i lavoratori. La norma si applica anche ai giudizi in corso, compreso ovviamente (e principalmente) quello dei lavoratori ex-Atesia, che vedranno così cancellate di colpo le fatiche e i diritti ottenuti in tre anni di lotte.

La risposta? Sciopero generale!
In questi giorni si susseguono una serie di interventi critici sul ddl 1167, specialmente dagli addetti ai lavori, ovviamente nel campo dell’opposizione. Da più parti (anche il professor Alleva dalle colonne di Liberazione) si invoca un referendum che abolisca alla radice l’istituto della certificazione, e si invita a chiedere l’intervento della Corte Costituzionale in sede di prima applicazione delle nuove norme. Il segretario di Rifondazione Paolo Ferrero e la responsabile lavoro Roberta Fantozzi hanno addirittura annunciato uno sciopero della fame.
Ora, per quanto le norme siano certamente incostituzionali, altrettanto sicuramente non può essere un referendum, o l’intervento della Corte Costituzionale, né tantomeno uno sciopero della fame la via maestra da seguire per bloccare questa controriforma. Si tratta di armi quantomeno spuntate di fronte a un padronato che ha lanciato un’offensiva senza precedenti: come affrontare un carro armato con un bastone.
L’unica possibilità per fermare questo attacco è organizzare una risposta all’altezza della situazione, mobilitare la classe lavoratrice italiana e avviare senza esitazioni un percorso che porti al più presto a un partecipato sciopero generale, con l’obiettivo di scuotere il Paese e abbattere il Governo più reazionario della sua storia. Prendiamo esempio dai lavoratori greci!

da http://www.avvocatolaser.net/2010/03/05/ddl-1167-il-governo-prepara-la-sua-morte-nera/

http://www.autprol.org/