24/01/2008: L’ERGASTOLO MERITA SOLO UN’INVETTIVA (intervento scritto dell'avv. Gianangeli per l'assemblea di Milano del 16/12/07)


L’ERGASTOLO MERITA SOLO UN’INVETTIVA
Nel 1944 la pena di morte é stata sostituita dall'ergastolo ma la sostituzione non ha fatto venire meno quell'idea di definitività che la pena di morte porta ontologicamente con sé.
La pena di morte elimina fisicamente il "reo"; l’ergastolo lo elimina socialmente (donde la definizione di "morte civile" benche' di civile l’ergastolo nulla abbia).
In un certo sentire comune diffuso nella componente "forcaiola" (altro termine in uso evocativo di morte) della società ma esteso a molti magistrati chiamati ad occuparsi a vario titolo degli ergastolani, permane un senso di fastidio rispetto alla sopravvivenza di questi rei che, scampati alla "forca", residuano come zavorra sociale.
Il fatto che gli sia consentito di vivere, anche se inteso solo come sopravvivere, dovrebbe, secondo costoro, comportare un eterno debito di gratitudine verso la società a carico dei "graziati".
Quando é stato fatto notare che l’art. 27 della Costituzione afferma che la pena tende alla rieducazione del condannato e che, quindi, una pena infinita non aveva senso ed era in contrasto con il dettato costituzionale, rappresentando un esplicito fallimento e una vanificazione della dichiarata finalità rieducativa, é stato ribattuto che l’ergastolo, perpetuo sulla carta, tale non é nella realtà perché anche l’ergastolano può beneficiare della liberazione condizionale e quindi può vedere estinta la pena dopo un periodo di libertà vigilata (il tutto dopo il periodo non trascurabile di 26 anni di galera).
Al danno della pena perpetua si é così aggiunta la beffa: l’ergastolo é legittimo costituzionalmente perché esiste ed é applicabile l’istituto della liberazione condizionale; se poi la liberazione condizionale, di fatto, non viene applicata, questo non incide sulla costituzionalità (astratta) della pena perpetua.
Perché la liberazione condizionale non viene applicata se non in rarissimi casi (i rarissimi casi servono sempre per salvare le apparenze ed evitare che la beffa diventi irridente)?
A monte vi é innanzitutto l’atteggiamento psicologico di cui si é detto, riassumibile rozzamente nell'indicibile "é già tanto se ti lasciamo ancora in vita".
Questo atteggiamento, talora, emerge in modo esplicito in alcuni provvedimenti, ispirati da mero sadismo.
Recentemente un Procuratore Generale di Cagliari, dovendo semplicemente aggiornare il fine pena di una ergastolana a seguito della concessione di 45 giorni di liberazione anticipata (sconto di pena per ogni semestre di "buona condotta"), così si é espresso: "ORDINE DI SCARCERAZIONE …si comunica che la data di fine pena, già fissata al MAI é anticipata al MAI, data in cui dovrà essere scarcerata se non detenuta per altra causa”.
E' sublime, si rasenta la filosofia e la metafisica (l’eternità anticipata nell'eternità).
O, meglio, si sfocia nel sadismo: non si nega il diritto alla scarcerazione (questo termine ricorre più volte); il problema é la data perché “MAI” non compare sul calendario.
Quasi che la carcerazione perpetua sia colpa di eventi naturali.
Lo strumento per realizzare lo scopo voluto (disapplicazione della liberazione condizionale) é fornito da una parola inserita nell'art. 176 c.p.: “ravvedimento".
E' una condizione essenziale per il beneficio e deve essere “sicuro".

Al giudice sembrerebbe richiesta una indagine introspettiva dell'animo del reo.
Di solito a questa indagine sono preposti i religiosi (e non é mancato qualche caso di testimonianze allegate agli atti di preti e suore sul profondo pentimento del reo, raccolto in confessionale o in colloqui privatissimi).
I1 giudice dovrebbe valutare invece dati oggettivi: il comportamento nel corso della esecuzione della pena, l’ottenimento di benefici penitenziari (permessi, lavoro esterno, semilibertà), l’impegno sociale e lavorativo.
Questi elementi di valutazione, però, sono stati ritenuti non bastanti.
Poiché l’ergastolano é tale per avere commesso almeno un omicidio (così, almeno, é stato ritenuto in sentenza) l’attenzione é stata rivolta alle vittime e ai loro parenti.
La norma sulla liberazione condizionale contiene già un riferimento alle vittime, laddove impone il risarcimento del danno come ulteriore condizione.
Poiché, però, non é esigibile il risarcimento da chi non é in condizioni di risarcire (traduci: é facile "farla franca" grazie alla propria indigenza, situazione frequente tra gli ergastolani), si é ritenuto opportuno confondere il risarcimento con il ravvedimento: due condizioni ben separate (anche nel dato testuale e nella struttura dell'art. 176) sono state fuse e confuse in modo del tutto arbitrario.
Rispetto ai detenuti politici (cioé i partecipi al fenomeno di lotta annata degli anni '70 e '80) il problema si complica ulteriormente perché costoro hanno avuto a disposizione una legislazione (cosiddetta "premiale") che favoriva comportamenti di delazione e di dissociazione.
Oggi é ancora in carcere chi non ha ritenuto di percorrere quelle strade.
L'ostilità verso la concessione del beneficio, allora, esplode virulenta: costoro sono "irriducibili" (termine incomprensibile, usato non solo dalla stampa ma anche in provvedimenti giudiziari, con o senza virgolette), cos’altro cercano?
E si torna al "é già tanto se sono scampati alla forca".
Qualche magistrato ritiene di chiudere cosi il discorso, con questa esclusiva motivazione, ignorando bellamente che la norma impone di valutare tutto il percorso detentivo dall'inizio della esecuzione della pena in poi.
Altri chiedono prove esteriori di ravvedimento che devono transitare attraverso un rapporto con i familiari delle vittime.
La casistica é fantasiosa: emolumento mensile alle varie Associazioni di familiari di vittime di terrorismo; lettera o comunque contatto personale con i familiari dell'ucciso; risarcimento del danno anche simbolico, ecc. ecc..
Quando é stato obiettato che appariva evidente l'ipocrisia e la strumentalità della condotta richiesta, intanto perché richiesta e poi perché finalizzata all'ottenimento del beneficio, é intervenuta una risposta agghiacciante e cinica: intanto si tenga questo comportamento, poi valuteremo.
In alcuni casi hanno dimostrato, a proprie spese, più sensibilità verso i familiari delle vittime i detenuti che non i magistrati, rifiutando i primi di porre in essere una condotta cosi platealmente sftumentale.
Che dire ancora?
Che esiste l’ergastolo aggravato dall'isolamento diurno, così incidendo la pena non solo sulla quantità di carcere ma anche sulla sua qualità, (chi ricorda, oggi, quel Pretore di Genova che negli anni '70 dopo avere visitato il locale carcere, ha cambiato drasticamente la propria giurisprudenza, infliggendo pene minori di molto?).
Che l'isolamento diurno é spesso stato applicato dopo venti anni dalla sentenza che aveva comminato la pena, con buona pace della funzione "rieducativa" del carcere.
Che esiste 1'ergastolo aggravato dalle condizioni di segregazione previste dall'art. 41 bis che, col pretesto della sicurezza, mira al crollo psicologico della persona e alla sua collaborazione processuale (carcere come strumento di tortura).
Che, in questo, contesto, la pena appare avere esclusivamente la funzione di pubblica vendetta, con buona pace delle scolastiche funzioni retributiva, preventiva ed emenda.
Ma, soprattutto, viene da chiedersi: che senso ha il gran ciarlare di partecipazione all'opera di rieducazione e di reinserimento sociale?
La stragrande maggioranza delle carceri o delle sezioni in cui si sconta 1'ergastolo non prevede alcun tipo di attività rieducativa o risocializzante ma, soprattutto, quali sono i valori ispiratori della società in cui deve essere reinserito il reo?
Oggi dominano guerra, violenza, sopraffazione, corsa al riarmo, distruzione dell'eco sistema, corruzione, libero mercato inteso come concorrenza devastante, ambizione, potere, violazione impunita e continuata della legalità internazionale.
Questi sono i principi dominanti.
La richiesta di comportamenti ipocriti e strumentali ai detenuti é, forse, allora, una verifica della loro idoneità all'ingresso in questo tipo di società? Chi non accetterà l'offerta sarà libero solo di scegliere dove morire: in carcere se di notte, sul lavoro se di giorno, altrove solo se avrà la fortuna di morire in uno dei 45 giorni annui di permesso.

Milano, 3 maggio 2007
avv. Ugo Giannangeli

http://www.autprol.org/