26/02/2007: Sulla situazione di Marco Camenisch e il suo commento


Il pm Weder vuole che Marco Camenisch non lasci più la galera: non si è mai pentito, dice il boia! Il 12 marzo ci sarà l'udienza a Zurigo dove viene stabilito se viene rinchiuso
a vita (davvero e non ergastolo!).
Marco non si è mai pentito, Marco da quando è stato trasferito qui in svizzera ha sempre partecipato a tutte le lotte, non solo contro la galera e per la libertà dei prigionieri politici, ma anche per un 1° maggio rivoluzionario, contro il WEF (World Economic Formum) et contro il G8.
La condanna richiesto dal pm Weder colpisce tutti e tutte le compagne che fanno parte della lotta di classe contro il capitale e lo stato.
La solidarietà è nostra arma!
Fatelo girare il più possibile!

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Dal NZZ (Nuovo Giornale di Zurigo) - 30.11.06
Dal tribunale federale.
Al massimo ancora 8 anni di prigione per Marco Camenisch.
Chiarimento nella questione dibattuta dell’entità della pena.
Il tribunale federale ha accolto un reclamo di Marco Camenisch. Può esser punito al massimo con 8 invece che con 17 anni supplementari. [...]
Marco Camenisch, alla ribalta della cronaca come “ecoterrorista”, che nel 1989 ha ucciso a colpi d’arma da fuoco la guardia di confine Kurt Moser, può essere punito per questo fatto valutato come omicidio secondo sentenza del TF a una pena supplementare di un massimo di 8 anni. La sentenza del 4 giugno 2004 del tribunale d’assise di Zurigo di 17 anni di prigione è annullata su richiesta di nullità da parte del condannato. Il reclamo di diritto pubblico, con il quale Camenisch voleva contestare la produzione di prove non è stato accolto dal TF. La sentenza del TA aveva sollevato fra esperti una discussione controversa in merito all’entità della pena, anzitutto se è da sottrarre oppure no una condanna di 12 anni già espiata in Italia per delitti con l’esplosivo e lesioni fisiche (NZZ 22.3.05). Dato che l’omicidio della guardia di confine, oggetto del processo di Zurigo, è accaduto prima della sparatoria punita in Italia, si applica l’art. 68 par. 2 del CP. Secondo cui un reo non può essere punito più pesantemente per un reato compiuto prima di essere condannato per un altro reato di come sarebbe stato condannato se tutt’e due i reati sarebbero stati giudicati insieme da un unico tribunale.
Ancora un altro metodo di calcolo. Per la pena complessiva ipotetica per ambo i reati il TA sentenziò l’ergastolo, mentre l’omicidio della guardia, se fosse stato l’unico reato, lo avrebbe sancito con 17 anni di prigione. Visto che non sarebbe possibile di calcolo di sottrarre i 12 anni già espiati in Italia da un ergastolo, i giudici di Zurigo si ritennero liberi nel comminare la pena supplementare e decisero i 17 anni. Nel caso della sottrazione della pena di 12 anni già espiati in Italia sarebbero rimasti 5 anni, altrimenti Camenisch sarebbe stato condannato complessivamente a 29 anni.
Ma il TF fa un altro calcolo e per il momento trae la conclusione, che un’ipotetica pena complessiva all’ergastolo non può comporsi da due pene a tempo limitato. Dopo di che il TA aveva ritenuto equi per la sola uccisione della guardia 17 anni, anche la pena complessiva avrebbe dovuto essere limitata nel tempo. In questo caso il tribunale sarebbe stato vincolato al limite massimo di 20 anni (Art. 35 CP), dalla quale andrebbe sottratta la pena di 12 anni espiata in Italia. [...]

Dal Tagesanzeiger, quotidiano nazionale di Zurigo del 30.11.06
Marco Camenisch: pena dimezzata.
La pena per MC deve essere ridotta da 17 anni a un massimo di 8 anni. La decisione è del tribunale federale.
Losanna - Il tribunale d’assise di Zurigo in giugno 2004 aveva emesso verdetto di colpevolezza contro l’ecoattivista di avere ucciso con tre colpi d’arma da fuoco a Brusio, Grigioni, una guardia di confine 36-enne. Condannò Camenisch, che ha sempre contestato il reato, a 17 anni di prigione per omicidio, come pena supplementare ai 12 anni comminati ed espiati in Italia. La decisione fu confermata gennaio passato dalla cassazione di Zurigo. Camenisch fece ricorso contro la sua condanna con due reclami al TF. Questo è pervenuto nella sua sentenza alla conclusione, che le istanze cantonali hanno deciso giustamente che C sarebbe il reo.
Camenisch contestava che i proiettili provenienti dalla sua arma ed utilizzata come prova principale contro di lui fossero identici a quelli recuperati sul luogo del delitto. Sarebbe possibile uno scambio avvenuto in Italia. I proiettili erano stati mandati all’Interpol Roma dopo il loro ritrovamento sul luogo del delitto.
In Italia furono eseguiti degli esperimenti di tiro con la rivoltella di Camenisch. I tre proiettili rimandati in Svizzera furono attribuiti alla sua arma. Secondo il TF poteva essere escluso uno scambio, poiché il peso dei proiettili trovati sul luogo del delitto ed i proiettili rimandati sarebbero di uguale peso sui centesimi di grammo.
Con ciò sarebbe anche ammesso la conclusione che Camenisch sarebbe il reo, a maggior ragione che era stato a Brusio durante il fatto e che avrebbe già allora posseduto l’arma.
Il TF ha invece accolto la richiesta di nullità contro l’entità della pena.
Secondo i giudici di Losanna, l’istanza inferiore aveva ritenuto equa una pena limitata nel tempo di 17 anni per l’omicidio di Brusio, e non una pena all’ergastolo.
Per le pene limitate nel tempo, il limite di legge massimo sarebbe di 20 anni. Questo limite varrebbe anche per pene complessive, vale a dire per una pena supplementare incluso la condanna anteriore. Dopo di che C è condannato già dalla giustizia italiana a 12 anni, non rimarrebbero che 8 anni come pena supplementare massima.
Più 8 anni pena residua Camenisch era stato condannato a 10 anni dal tribunale cantonale grigionese per un attentato alla sottostazione elettrica di Bad Ragatz, cantone di San Gallo.
Poco dopo evase dal penitenziario di Regensdorf. La pena rimanente di 8 anni è ancora da scontare.
1991 fu arrestato in Italia dopo una sparatoria con la polizia. La giustizia italiana lo condannò nel 1993 per delitti con l’esplosivo e lesioni fisiche ad una pena di 12 anni. Dopo l’espiazione fu estradato in Svizzera. (SDA)

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Commento marco camenisch, Regensdorf 6 gennaio 2007

Malgrado che le Carogne Parassitarie della Giustizia di Classe (CPGC) del TF svizzero hanno sbarrato gran parte delle vie per le CPGC del TA di ZH per comminare l’ergastolo, tale sentenza in quest’istanza non è da escludere.
In questo caso il calcolo/le prospettive possibili sarebbero l’ergastolo + dieci anni di Coira – i 12 anni già scontati in Italia – i 6 ½ anni già scontati in Svizzera [composti dai 4 ½ della pena Coira + 2 dell’ergastolo ZH (detenzione giudiziaria in CH dal 2002 al 2004)], in termini reali ci sarebbe la prima possibilità di rilascio condizionale (ossia dopo espiazione del 2/3 della pena) ± nel 2012 e, naturalmente, fine pena mai.
Nel caso che le CPGC del TA di ZH seguono il verdetto TF CH sull’entità della pena, comminando gli otto anni supplementari [ossia l’ipotetica pena massima limitata nel tempo di 20 anni per ambo i fatti (Coira e Brusio)], varrebbero il seguente calcolo e le seguenti possibilità: 10 anni Coira + 8 anni supplementari Zurigo = 18 anni – 6 ½ già scontati in CH (2 di Coira 79/81, 2 di ZH di giudiziario 2002/2004, 2 ½ Coira 2004/2007) con prima possibilità di liberazione condizionale nel 2011 e fine pena nel 2018.
Esisteva però già prima d’ora la possibilità della custodia preventiva illimitata, possibilità ora aggravata mediante le nuove leggi di stampo sicuritario nazifascista moderno, che permettono alle varie CPGC di disporre la custodia preventiva in modo ancora più illimitato ed arbitrario, dichiarando la “pericolosità”, dopo il “fine pena”.
6 febbraio 2007: oggi apprendo che le udienze delle CPGC TA di ZH per la nuova comminazione pena sono previste per il 12 e 13 Marzo.
Lunedì 19 febbraio 2007: con scritto del 12 febbraio 07 il PM già anticipa la richiesta “di una perizia psichiatrica in vista della disposizione della custodia preventiva nei sensi dell’art. 64 nuovo CP”, articolo che dopo il “fine pena” prevede una verifica di liberazione ogni due anni, ma in generale non senza la premessa di trattamenti terapeutici. In altre parole, a piacere dei tribunali, dichiarando continuamente la “pericolosità sociale” ed insistendo sul “trattamento terapeutico”, questo articolo significa in realtà la reclusione fino ad avvenuta morte, a maggior ragione per la prigioniera o il prigioniero per motivi di lotta sociale/politica che non potrà che rifiutare con sdegno “perizie psichiatriche” e “terapie” perché la resistenza e lotta rivoluzionaria né si processa e meno ancora si psichiatrizza. Ammetterlo per questi fini sarebbe un tradimento e danno alla resistenza pari e peggio al “pentimento” o alla “dissociazione”.
Ci vuole un piccolo riassunto: nel ’79 le CPGC del tribunale cantonale di Coira mi comminano una pena di dieci anni per azioni di sabotaggio rivoluzionario all’esplosivo tra l’altro contro il nucleare ed il colonialismo interno, mentre fino allora consuetudine per tali azioni era dai 4 ai 6 anni, e persino stampa ed opinione reazionaria gridò allo scandalo denunciando la sentenza come esagerazione e mera vendetta di Stato.
Un primo inedito. Nel 1989 durante la latitanza sono immediatamente precondannato via stampa e dalle autorità per l’omicidio di una guardia di confine a Brusio. Dopo 12 anni di galera e l’estradizione dall’Italia nel 2002 guarda caso la giudice d’inchiesta sui fatti di Regensdorf (evasione) e Brusio è una figlia del ex-direttore e grosso azionista della ex-NOK (ora fusionando AXPO), grosso fornitore d’elettricità e gestore di centrali nucleari, contro cui erano principalmente dirette le mie azioni. Altro inedito e naturalmente “lungi da noi” ogni sospetto di “legittima suspicione”. Ma semi-incapace, la figlia di papà si fida ciecamente della montatura tramite i verbali dei testimoni, costruite e/o estorte dalla polizia con forzature e violazioni del codice di procedimento penale tanto tracotanti quanto imbecilli. Chiude l’inchiesta, ma è probabilmente il PM ad accorgersi della palese insufficienza probatoria per una condanna. Così dopo pochi mesi ordina ulteriore detenzione giudiziaria, dopo aver estratto dal cilindro ROS e sbirraglia svizzera le perizie balistiche su dei proiettili, dove l’unico elemento certo uguale ai proiettili estratti dal corpo della guardia nel 1989 – e dei quali tra Italia e Svizzera fino alla perizia del 2003 si perdono le tracce per assenza di documentazione ed i “non ricordo” degli sbirri, altra gravissima violazione procedurale – è la corrispondenza del peso “fino ai centesimi di grammo” dei tre proiettili ed un frammento.
Cosa che ogni scolaro è in grado di riprodurre con un bilancino da tiratore o erborista con dei proiettili qualsiasi sparati dalla stessa arma.
Inoltre a scopi denigrativi e di delegittimazione s’inventa come unica ipotesi possibile che la guardia sarebbe stata vittima d’una vera e propria esecuzione con un colpo in testa quando giaceva già in terra. Ipotesi “fondata” portando i testimoni a falsificare appositamente le loro prime ed autentiche dichiarazioni ed altri incredibili testimoni arrivano addirittura ad inventarsi, secondo canovaccio sbirresco, che avrei preso a calci il morto disteso per terra.
L’argomento della difesa dell’esistenza e consuetudine italiana (non solo, ovviamente) accertata e stranota di montature e costruzione di prove false degli stessi ROS, non per ultimo contro anarchiche ed anarchici rivoluzionari/e insieme al sottoscritto (ROSMarini, Black Out, ecc.), è semplicemente ignorato da tutte le istanze che tra di loro semplicemente si copiano le motivazioni, alle quali il TF aggiunge che è a discrezione del tribunale di prendere o meno in considerazione ogni argomento della difesa.
Poi la strabiliante sentenza a 17 anni di pena supplementare ai dodici anni già scontati in Italia, entità della pena che viola il CP svizzero e che è la perfetta continuazione dell’accanimento nel procedimento 1979 a Coira.
Altro inedito.
Ora la continuazione e maggiore acutizzazione ancora di quest’accanimento con l’inedito finora più perfido e più grave, soprattutto per la nuova dimensione della minaccia e del precedente nella repressione della resistenza e lotta sociale. Infatti la custodia preventiva non era mai neanche in discussione, finora, sia nel mio caso sia in ogni altro caso di repressione politica in Svizzera. Il quadro più generale è evidente: crisi capitalista e guerra imperialista interna ed esterna con il pretesto della “guerra al terrorismo”, grave crisi ecologica, economica, politica e sociale e massiccia propaganda aggressiva da parte padronale e della sua mafia dell’atomo per forzare la costruzione di nuove centrali nucleari, discorso condotto in Svizzera con particolare virulenza avanzando i pretesti “ecologici” e fantasiosi calcoli futuristici sull’aumento del fabbisogno d’elettricità sempre e dappertutto uguali. Senz’altro è ipotizzabile un procedere concordato tra le bande mafiose padronali e statali la cui repressione ha esattamente i connotati di crudeltà ed infamia che amano attribuire falsamente ai loro avversari. Ma è di natura enormemente più grave per becera ai fini d’infinita vendetta di Stato e capitale contro le sue prigioniere ed i suoi prigionieri, anche quando non più in grado di nuocere con mezzi ”illegali” e “militari”.
Ma il PM, subito ben assecondato dai giudici, ci prova e chiede la “custodia preventiva” “dato che il TF ha precluso la comminazione dell’ergastolo”, sostenendo una mia tuttora “molto massiccia pericolosità sociale”, e adducendo all’uopo la leggenda giudiziaria dell’omicidio dello sbirro e quella, dentro la prima, dell’esecuzione “a sangue freddo non comunemente riscontrabile”, falsificando a proprio uso e consumo la sentenza di Massa, adducendo poi “la particolare energia criminale e pericolosità pubblica dimostrata a Coira”, e che di fronte a ciò una “buona condotta”sarebbe del tutto irrilevante. Sul (certissimo!) rifiuto di una perizia psichiatria chiede che sia fatta una perizia in base ai soli atti.
Ora (dove sta “l’irrilevanza della condotta”?) con ordine del 14 febbraio 2007 il presidente del TA annuncia la decisione di richiedere un “certificato di buona condotta” al carcere di Regensdorf e l’interrogazione dell’autore davanti al tribunale, perché “sensato per decidere l’ammissibilità di una custodia preventiva e l’eventuale perizia psichiatrica”.

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