28/11/2006: IL TAR NON HA DATO RAGIONE AD ATESIA


Nonostante le sciocchezze che Tripi afferma, puntualmente riportate dalla stampa, il Tar non ha detto che l’Ispettorato ha sbagliato. Ha solamente sospeso gli effetti. Ma quali effetti? Nessuno, dato che non c’è stato ancora alcun mutamento ed i nostri contratti a progetto sono stati rinnovati lo scorso 1 ottobre (quindi dopo il deposito dei verbali ispettivi) fino al 30 giugno 2007. Quindi non è successo quasi nulla. Si tratta solo di un tentativo di ritardare il corso della giustizia e di creare un clima favorevole all’azienda al momento di trattare.
Eppure la decisione del Tar del Lazio di accogliere la richiesta di sospensiva dell’esecutività del provvedimento emesso dall’Ispettorato del lavoro di Roma, presentata dal padron Tripi, non è condivisibile e appare del tutto sconcertante per le motivazioni addotte.
Tale decisione è suscettibile di provocare, ma ai lavoratori precari, infinitamente più deboli di Atesia, quei danni, imminenti e irreparabili, in forza (meglio, nel sospetto) dei quali è stato emesso il provvedimento di sospensiva. Infatti le affermazioni apoditticamente avanzate dalla difesa di Atesia circa la possibilità, addirittura, di un fallimento della stessa ove non fosse stata sospesa l'efficacia dei verbali ispettivi è rimasta al rango di una mera postulazione che non poteva trovare alcun effettivo riscontro: basti citare dal discorso di Marco Tripi all’Almaviva Day del 30/10/2006 (riunione dei dirigenti Almaviva): “...sono ancora pienamente convinto che il settore CRM saprà, nel futuro, darci grandi soddisfazioni, ci credo fortemente! Tale considerazione, deriva dall’analisi di quello che sta accadendo e accadrà a valle delle modifiche del mercato del lavoro che è parte fondamentale del nostro business (circa il 75% dei costi attuali). Un mercato del lavoro rigido e con regole comuni farà una forte selezione delle aziende del settore, favorendo necessariamente quelle dotate di maggiore organizzazione, qualità ed economie di scala. Noi oggi rappresentiamo circa il 30% del mercato italiano e, con la difficoltà di un’ampia parte delle aziende nostre concorrenti che, al contrario di noi, è abituata a lavorare solo con contratti a progetto, potremo puntare a quote ancora superiori e soprattutto con marginalità più elevata”.

Così come del tutto strumentale al fine di paralizzare l'operato degli ispettori, è stato l'accenno ad un numero, 12.555 contratti di lavoro, che non sono la forza lavoro interessata al provvedimento degli ispettori del lavoro, mentre doveva assumere rilievo solo il numero dei 3200 dipendenti regolati dalle forme contrattuali giudicate illegittime dagli ispettori che, però, stanno comunque lavorando e che, quindi, hanno ben diritto ad essere regolamentati dalla più corretta qualifica di lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
E’ incomprensibile ed inaccettabile che un organo giudiziario possa recepire la tesi sostenuta da Atesia che l’applicazione della legge, rispetto alla quale l’azienda è inadempiente, sia capace di conseguenze nefaste. Del resto lo stato economico-finanziario dei bilanci di Almaviva, oltre le considerazioni precedentemente esposte, dimostrano come tale tesi sia pretestuosa ed infondata.

Alcuni quotidiani nazionali hanno titolato “Il TAR sospende Damiano”.
La realtà è purtroppo diametralmente opposta visto che tra le argomentazioni della difesa di Atesia è stata prodotta la distinzione tra le attività inbond e outbound, contenuta nella circolare Damiano, per tentare di delegittimare l’operato degli ispettori.
Inoltre sempre il Tar si è azzardato a motivare “alla luce dell'imminente (ancorché evenutale) mutamento del quadro giuridico di riferimento (secondo quanto dedotto in giudizio), appare preminente garantire il mantenimento della situazione in essere”; cioè i lavoratori e le lavoratrici di Atesia, secondo il giudice, debbono rimanere nella loro condizione di assoluta precarietà in considerazione del condono in favore dei “padroni amici” previsto dall’art.178 della legge finanziaria attualmente in discussione in Senato e al tempestivo “avviso comune” siglato tra Confindustria e Cgil-Cisl-Uil.
Contro tale provvedimento i nostri legali presenteranno appello nei prossimi giorni.
Ma in considerazione delle motivazioni contenute nella sentenza appare ora assolutamente evidente e opportuno, se non si vuole ulteriormente danneggiare le lavoratrici e i lavoratori precari, la cancellazione, o radicale modifica, dell’articolo 178 della legge finanziaria, e il ritiro della firma dall’avviso comune da parte di Cgil-Cisl-Uil.

Roma, 27 novembre 2006
Collettivo PrecariAtesia

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