04/02/2004: Aggiornamenti sulle peruise ai compagni del S.A.R.S.


Marte4dì mattina verso le 06:30 polizia entrava in casa di tre compagni per una perquisizione. Un'accusa mossa a due di loro riguarda una presunta minaccia di morte (con tanto di coltello) al figlio dell'ex sindaco di Camaiore, l'altra, che coinvolge tutti e tre, rigurda le scritte "ideologiche" presenti sui muri della piscina comunale subito fuori dal sars. Hanno poi detto che andava perquisito anche il centro perchè da loro frequantato e lì si sono diretti insieme ai compagni. Sul posto erano già presenti almeno 12 poliziotti e un elicottero dei carabinieri che svolazzava sul centro, poi sono arrivati il sindaco, l'assessore Boncompagni e il capo gruppo di forza italia Bucciarelli che è stato prontamente cacciato da uno dei compagni perquisiti. I compagni si sono rifiutati di entrare con loro nel centro che è ora sotto sequestro, vi è entrato l'avvocato, dopodichè hanno sequestrato qualche bomboletta spray. In questo frangente le forze dell'ordine hanno cercato verbalmente di criminalizzare i compagni ed il centro avvalorando solo la tesi del cortocircuito che pareva improbabile anche allo stesso sindaco presente.
Queste accuse fanno capo agli articoli del codice penale:

Art. 110 Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando piu' persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 612 Minaccia
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire centomila. Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.
Art. 595 Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Art. 639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.
Art. 81 Concorso formale. Reato continuato
E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo' essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Articolo cosi' sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.

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