I carcerieri del 41 bis: Polo e Ulivo uniti nella lotta

Pubblicato su Rosso XXI, bimestrale del Movimento per la Confederazione dei Comunisti, N.13 - dicembre 2002
 

In un’epoca in cui il rispetto della legalità e delle istituzioni internazionali è visto come prova di debolezza (“Gli Stati Uniti continueranno ad usare la forza senza scrupoli etici o vincoli giuridici in un mondo che giudicano hobbesaniamente anarchico”, Robert Kagan, Power and Weakness) è impensabile che anche le legislazioni interne dei singoli Stati non risentano del progressivo svuotamento delle varie funzioni sociali del diritto a favore di una normativa sempre più improntata a criteri meramente repressivi quando non anche semplicemente vendicativi.
La forza soppianta il diritto e la ragion di Stato (intesa nella sua più bieca espressione, “il fine giustifica i mezzi”) si impone sullo Stato di diritto.
Se a livello internazionale si è giunti a parlare di guerra preventiva, di uso legittimo della tortura (da tempo "regolamentata” in Israele, pur tuttavia sempre considerato l’unico Stato democratico e di diritto del Medio Oriente) e si pratica su larga scala la detenzione amministrativa, cioè senza imputazione, senza diritto di difesa e senza limite di durata (migliaia di palestinesi, gli afgani ingabbiati a Guantanamo…), appare fuori luogo pretendere all’interno degli Stati una legislazione rispettosa di principi quali quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e, in Italia, anche della Carta Costituzionale.
Così, venendo al tema che ci occupa, il c.d. “carcere duro”, fa sorridere (amaramente) e sembra opera di archeologia giuridica rileggere il 3° comma dell’art. 27 della Costituzione (“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”) o il 4° comma dell’art. 13 della Costituzione (“È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”).
Un recente disegno di legge dell’ing. Castelli, inopinatamente Ministro della giustizia, è intervenuto sugli artt. 4 bis e 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario, estendendo il requisito della “collaborazione con la giustizia”, come condizione per usufruire dei vari benefici previsti dall’Ordinamento Penitenziario, ai detenuti per reati commessi per finalità di terrorismo nonché prorogando per altri quattro anni la disciplina dell’art. 41 bis, e cioè il cosiddetto “carcere duro”.
Al Senato la norma ha subito una modifica che la rende non più a termine ma permanente, sancendo così definitivamente che l’eccezionalità diventa regola.

È necessario un passo indietro per meglio comprendere il senso della “innovazione”.


Il 2° comma dell’art. 41 bis O.P. è entrato in vigore nel 1992, nell’estate degli attentati a Falcone e Borsellino, con il decreto “Scotti-Martelli”, ma ha un precedente nell’art. 90 O.P., norma abrogata con l’introduzione dell’art. 41 bis, 1° comma, nel 1986 (Legge “Gozzini”).
L’art. 90 ha trovato larga applicazione contro i detenuti politici, cioè quelli giudicati o condannati per fatti di lotta armata negli anni ’80.
In nome di pretese “esigenze di sicurezza” (questo il titolo dell’articolo) era prevista la sospensione delle regole di trattamento e degli istituti regolamentati dalla legge penitenziaria.
Con lievi e non significative modifiche la norma è stata poi riprodotta nel 1° comma dell’art. 41 bis nel 1986.
Che cosa abbia significato l’art. 90 O.P. bisogna chiederlo alle centinaia (almeno 600) di detenuti politici immessi nel circuito differenziato o speciale ed in particolare a quelli reclusi all’Asinara nel 1977: violenze psico-fisiche di ogni tipo, umiliazioni, limitazione o azzeramento dei più elementari diritti (tra i quali, per quelli in attesa di giudizio, lo stesso diritto di difesa).
Analogo trattamento è stato successivamente riservato ai detenuti ritenuti mafiosi, in particolare a quelli trasferiti a Pianosa nel 1992, subito dopo gli attentati di Palermo, tanto da suscitare la reazione indignata del Magistrato di Sorveglianza di Livorno, competente sull’isola.
L’art. 41 bis, 2° c., prevede che il Ministro della Giustizia possa sospendere, parzialmente o totalmente, l’applicazione delle ordinarie regole di trattamento penitenziario nei confronti di soggetti detenuti (anche se imputati ancora sotto processo) per determinati reati (mafia, terrorismo, sequestro di persona, rapina, estorsione, casi gravi di spaccio di stupefacenti …).
Questo può avvenire solo per “gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica”.
La norma manifesta per più ragioni il proprio carattere di eccezionalità: la sua efficacia sarebbe dovuta cessare nel 1995 (invece sono intervenute continue proroghe sino all’attuale); il provvedimento del Ministro dovrebbe avere efficacia temporanea (un anno, poi prorogabile per sei mesi), nella realtà invece è sempre prorogato; le stesse gravi ragioni di ordine pubblico dovrebbero essere contingenti, temporanee e, come tali, espressamente enunciate e motivate, nella realtà si fa ricorso a formule di stile.
Per una certa categoria di persone, l’eccezionalità è quindi diventata la norma e, di proroga in proroga, molti detenuti sono in regime di 41 bis da quasi 10 anni.


Che cosa comporta il regime differenziato?
Ci si aspetterebbe una serie di misure atte a tutelare il ripristino dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Invece:

Chiunque, anche non pratico di carcere, comprende che nessuna di queste limitazioni delle ordinarie regole ha qualcosa a che vedere con le esigenze di sicurezza e sono tutte mere vessazioni.
Sarebbe facile fare dell’ironia sulla sicurezza tutelata dal divieto di acquisto di alcuni generi alimentari (esempio: le banane o la marmellata) o dal divieto di indossare i guanti di lana in inverno.
Se poi si pensa ai detenuti in attesa di giudizio, la compromissione del diritto di difesa appare eclatante: la tutela della necessaria riservatezza nei colloqui con il difensore è vanificata dalla necessità di parlare attraverso il vetro blindato e sigillato e quindi con il citofono (quando funziona) o urlando, quando non funziona.


Per non dire della videoconferenza (introdotta dalla L. 7/1/98 n. 11) riservata agli imputati in 41 bis: costoro partecipano ai processi in video e hanno rapporti con i difensori a mezzo telefono.
Anche per chi non ha pratica di aule di giustizia è facile comprendere come la riservatezza e la tempestività delle scelte difensive siano del tutto frustrate.
Anche in questo caso, l’ironia avrebbe spazio: poiché non tutti i carceri sono attrezzati per la videoconferenza si è assistito spesso alla paradossale situazione per cui in aula vi erano giudici ed avvocati e nella stessa sala di un carcere lontano erano ammassati vari detenuti che teoricamente non avrebbero dovuto incontrarsi; se li avessero tradotti in aula, quantomeno sarebbero stati in gabbie separate.
Sulla detenzione speciale (ed indirettamente sulle sue reali finalità) sono intervenuti due autorevoli organismi: il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (organo del Consiglio d’Europa) e, più volte, la Corte Costituzionale tra il 1993 e il 1997.


Il Comitato europeo ha criticato il fatto che il detenuto non possa far valere le proprie ragioni prima dell’adozione del provvedimento e che la tutela giurisdizionale prevista (reclamo al Tribunale di Sorveglianza e, successivamente, alla Corte di Cassazione) ha tempi talmente lunghi da vanificare ogni eventuale esito favorevole: sempre, infatti, interviene il provvedimento di proroga che riproduce quello precedente.
Il Comitato ha anche criticato l’isolamento del detenuto, la sua non partecipazione ad attività socio-educative, le modalità dei colloqui con difensori e familiari, concludendo con la “raccomandazione” alle autorità italiane perché modifichino le condizioni di detenzione, non ravvisando alcun nesso tra queste e le asserite esigenze di ordine pubblico.
Sullo scopo reale del carcere duro il Comitato ha avuto il coraggio di dire quello che tutti pensano e sanno; così, testualmente, nel “Rapporto al governo italiano” del 5.9.2000, pagg. 42-43: “Considerato attentamente il sistema in questione, potrebbe anche ritenersi che un obiettivo non dichiarato del sistema è quello di porre in essere un mezzo di pressione psicologica al fine di provocare la dissociazione o la collaborazione”. A tale riguardo, la Commissione prende nota con preoccupazione della dichiarazione delle autorità italiane, fatta all’ONU: “grazie a questa misura speciale, un numero crescente di detenuti ha deciso di cooperare con le autorità giudiziarie fornendo indicazioni sulle organizzazioni criminali delle quali faceva parte”.
Parole non di garantisti incalliti o velleitari (e, perché no, secondo qualcuno anche collusi) ma di un organismo europeo insospettabile.
“Raccomandazioni” sono state rivolte anche dalla Corte Costituzionale che, complessivamente, ha “salvato” il 41 bis dalle tante denunce di illegittimità costituzionale, purché siano rispettati alcuni principi nella sua concreta applicazione.
E così:

(da ultimo, Corte Costituzionale, 26/XI – 5/XII 1997 n. 376).


Nulla è però cambiato nella prassi; i provvedimenti sono standard, le motivazioni uguali per tutti, così pure le restrizioni: si fa riferimento a non meglio precisati tentativi di evasione, a guerre di mafia, (che da qualche anno sono inesistenti), a uccisioni di agenti di polizia penitenziaria (solo in un caso viene fatto il nome, l’agente Montalto, ucciso nel 1994, citato in un provvedimento di proroga del 2001 che dovrebbe basarsi su quanto avvenuto durante l’ultimo semestre di sottoposizione al 41 bis).
I paletti posti dalla Corte sono stati facilmente travolti dalla prassi.
Chi vuole ricorrere lo faccia: prima della proroga successiva al più riuscirà ad andare dinanzi al Tribunale di Sorveglianza e, se otterrà ragione (i casi sono rarissimi), sarà doppiamente beffato, perché il nuovo provvedimento riprodurrà fedelmente quello annullato, in un continuo inseguimento, in cui il Ministro riuscirà sempre vincitore rispetto al controllo giurisdizionale.
Chiarita, così, la genesi dell’istituto, le sue finalità dichiarate, quelle non dichiarate perché non dichiarabili e il meccanismo di aggiramento della tutela giurisdizionale e della Corte Costituzionale, è possibile tornare al disegno di legge dell’ing. Castelli.
Oggi è vigente la legge 19/01/2001 n. 4 che ha differito l’operatività del carcere duro e della videoconferenza sino al 31/12/2002.
Entro tale data dovrà quindi essere approvata la nuova legge.
Sgomenta, innanzitutto, l’unanimità attorno al disegno di legge.
Si è visto che, in buona sostanza, la norma, nella sua applicazione pratica, è incostituzionale: ciononostante, il Senato l’ha approvata e addirittura come norma permanente (su sollecitazione, anzi espressa richiesta, dell’Ulivo) con 204 voti favorevoli, 6 contrari e 16 astenuti (nelle commissioni antimafia e giustizia l’unanimità era stata completa).
Né si può dire che la nuova legge sia più rispettosa dei moniti della Corte Costituzionale, anche se, con una ipocrisia certo non nuova nell’attuale legislatore, la relazione afferma di avere “ben presente quei principi sui quali si è più volte autorevolmente espressa la Corte Costituzionale”.
Già una autorevole voce (Sandro Margara, “Fuori luogo” 25.10.2002, lo stesso magistrato che, quale Direttore generale del DAP, aveva emesso una circolare di attenuazione del regime del 41 bis in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale 376/97) si è alzata per denunciare ulteriori profili di incostituzionalità della nuova legge.
È consentito, infatti, un aumento delle condizioni di afflittività; è consentita una ulteriore riduzione del numero dei colloqui e delle comunicazioni telefoniche; sarà possibile una riduzione dell'«aria» e, testualmente, “la limitazione di ogni altra facoltà derivante dall’applicazione delle regole di trattamento previste dalla presente legge, ove ne sia ravvisato il contrasto con le esigenze di ripristino di ordine e sicurezza”.
Giustamente osserva Margara che il legislatore ha rovesciato il ragionamento della Corte secondo cui le restrizioni non devono violare i diritti dei detenuti; si consente invece, ancora una volta, ogni tipo di restrizione a tutela delle solite pretese esigenze.
Vedremo cosa avverrà alla Camera ove sembra che l’iter legislativo dovrebbe essere più contrastato.
È auspicabile, tra le altre, la modifica di un articolo della legge che è intervenuto non sull’art. 41 bis ma sul 4 bis O.P. che elenca i reati per i quali è possibile il “carcere duro”.


L’art. 4 bis, anche nella nuova formulazione, riproduce la doppia classificazione precedente: una serie di reati per i quali i benefici penitenziari possono essere concessi solo a condizione che i detenuti abbiano collaborato con la giustizia; un’altra serie di reati rispetto ai quali i benefici possono essere concessi se non sussistono elementi tali da fare ritenere esistenti collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata.
La modifica riguarda la collocazione dei reati commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione violenta dell’ordinamento costituzionale.
I detenuti per questi reati, oggi, necessitano solo del requisito della insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
Nella nuova legge, potranno invece beneficiare del lavoro all’esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione solo se collaboratori di giustizia.
Una norma transitoria, bontà sua, precisa che coloro che già fruiscono dei benefici penitenziari, non saranno toccati dalla nuova normativa.
Quale la sorte di coloro che, detenuti per delitti commessi per finalità di terrorismo, non beneficiano ancora di alcun istituto della Gozzini? Per costoro il nuovo requisito è quello della collaborazione.
Qual è la logica della legge?
La relazione non lo dice e Castelli si limita ad accennare all’“inquietante recrudescenza del fenomeno del terrorismo, come testimoniano le cronache recenti”.
È evidente il riferimento agli omicidi di D’Antona e Biagi.
L’inserimento del “terrorismo internazionale” è invece un portato di quanto accaduto l’11/9/2001 e della successiva “guerra preventiva” al c.d. “terrorismo” (categoria in cui sono state inserite tutte le organizzazioni che praticano lotta di resistenza all’occupazione o per l’indipendenza nazionale).
Si è voluta inserire una nuova misura di deterrenza: sappiano coloro che saranno incarcerati per questi fatti che dovranno passare per la collaborazione giudiziale se vorranno i benefici della Gozzini.
La norma irrobustisce la logica del doppio binario: doppio binario detentivo, prodromico a un doppio binario giudiziario non solo nella prassi (come è sempre stato) ma anche nel diritto vigente, con un ulteriore abbassamento della già bassa soglia della prova del processo.
Mi chiedo quale sarà la sorte di quei detenuti per la lotta armata degli anni 70 e 80 che, in galera ormai da oltre 20 anni, senza benefici per non averli mai chiesti, si vedono chiedere la collaborazione per beneficiare della Gozzini.
Verosimilmente chi nulla ha chiesto per oltre 20 anni, nulla chiederà in futuro ed il problema potrebbe rimanere in termini astratti e teorico.
Visto, però, il deserto investigativo che caratterizza le indagini sulle uccisioni di D’Antona e Biagi; viste le recenti misure cautelari rivolte ad alcuni detenuti brigatisti nel carcere di Trani; vista l’insistenza sui pretesi collegamenti tra detenuti, latitanti e “nuove BR”, appare legittimo il dubbio che la nuova legge, con la modifica relativa ai delitti per finalità di terrorismo, voglia aprire un varco per giustificare l’applicazione del 41 bis anche ai vecchi detenuti.
La possibilità teorica è già presente nella vigente normativa: l’art. 41 bis richiama l’art. 4 bis senza distinzione alcuna tra i vari reati previsti.
Sinora, però, il carcere duro è stato riservato ai detenuti per 416 bis (associazione di tipo mafioso) e gli altri reati di cui alla prima parte del 1° comma del 4 bis.
Spostare ora in questo settore i detenuti politici può rappresentare un segnale.
Ecco perché, all’inizio, ho parlato di spirito vendicativo più che repressivo, che muove il legislatore: aumentare a dismisura il livello di afflittività del carcere a detenuti reclusi da oltre 20 anni è segno di grande debolezza; è un colpo di coda di un esecutivo incapace, che reagisce rabbiosamente con iniziative di pura immagine e propaganda.
Una novità: la legge prevede il ricorso al Tribunale della libertà contro i provvedimenti applicativi del 41 bis ai detenuti in attesa di giudizio (per gli altri resta competente il Tribunale di Sorveglianza).
Il Tribunale della libertà è più rapido della Sorveglianza e il Ministro rischia, almeno in prima istanza, la verifica giurisdizionale del proprio provvedimento.
Ed allora si aggiunge: è possibile ricorrere in Cassazione ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.
Considerati i tempi della Cassazione, certamente la sua decisione non giungerà prima della proroga.
Nulla cambia: il primato dell’esecutivo sul giudiziario permane.
Chi volesse approfondire il tema può leggere l’interessante libro “Barriere di vetro” edito da Palombi editore nel 2002.
L’opera è frutto del lavoro della Camera penale di Roma e contiene, tra l’altro, un intervento del prof. Stefano Ferracuti sulle conseguenze psicologiche e psichiatriche dei regimi detentivi di massima sicurezza nonché moltissime lettere-testimonianze di detenuti in 41 bis.
Il libro conclude proponendo una battaglia di civiltà, non solo giuridica, per l’abrogazione del 41 bis.
Sono concordi la maggior parte delle Camere penali italiane, tra cui quella di Milano.
I penalisti italiani corrono così il rischio già corso da Sciascia che anni fa fu accusato di connivenza con la mafia solo perché aveva ribadito la necessità di non abdicare mai ai principi dello Stato di diritto.
Perlomeno siamo in buona compagnia.

 

Milano, 8 novembre 2002

Ugo Giannangeli (Avvocato del Foro di Milano, membro dell’associazione “Avvocati contro la guerra”)