Dalla legge n. 354 del '75 alla Gozzini

qualche osservazione a ruota libera sulla situazione carceraria

da Senza Censura n. 5 - giugno 2001

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 Abbiamo chiesto a due avvocati milanesi, Ugo Giannangeli e Giuseppe Pelazza (che cogliamo l'occasione per ringraziare), un contributo al dibattito sulla situazione carceraria in Italia. Ecco il loro intervento.

Prima degli anni 70 il carcere era avvolto dal più pesante dei silenzi: era un luogo di segregazione ove veniva espiata la pena vista come colpa verso la società. Tra il 1970 e il 1971 si verificano circa ottanta rivolte carcerarie che impongono l'attenzione al problema. Denunce, scioperi della fame, suicidi, contribuiscono, a loro volta, a rompere la barriera del silenzio.
Le lotte carcerarie ricevono molta solidarietà dall'esterno, e si assiste al superamento di quella distinzione tra detenuti politici e detenuti comuni che trova le proprie radici nell'epoca fascista. Numerosi sono i casi di detenuti comuni "politicizzatisi" in carcere e, nello stesso tempo, i detenuti politici non sono più un corpo separato: la repressione carceraria appare unica e classista.
A cavallo di quegli anni, e in quel contesto, si avviano i disegni di legge di riforma penitenziaria (progetti del 1968, 1971, 1972), che poi confluiranno nella legge approvata nel 1975 (legge 24 luglio 1975 n. 354). Si moltiplicano, inoltre, le inchieste e gli scritti sul carcere, anche dall'interno ("l'evasione impossibile" di Sante Notarnicola; "Il carcere in Italia" di Ricci e Salierno).
Sul piano normativo, a quell'epoca, esisteva, a completamento delle scarne disposizioni del codice penale del 1930, solo il Regolamento Carcerario del 1931: tale Regolamento, al di la di alcune enunciazioni di principio (individualizzazione del trattamento, rieducazione attraverso il lavoro ecc), era incentrato essenzialmente sull'esigenza del mantenimento dell'ordine: separazione degli stabilimenti penali secondo "tipologie" delinquenziali, previsione di innumerevoli infrazioni disciplinari (circa cinquanta infrazioni - dal riposo sul letto senza giustificato motivo, al canto, alla bestemmia - con le relative punizioni - da pane e acqua, al letto di contenzione al blocco di visite e pacchi). A vigilare sull 'esecuzione della pena era prevista la figura di un giudice di sorveglianza; in astratto era prevista anche una sorta di rozzo meccanismo premiale (ma, come si comprenderà, del tutto privo di incidenza): lode del direttore, due francobolli al mese, più visite dei famigliari.
Grande è, pertanto, l'impatto della riforma del 1975, che introduce alcuni istituti giuridici di significativa rilevanza: l'affidamento in prova al servizio sociale, che consente di uscire dal carcere, dopo tre mesi di osservazione, nel caso di condanna inferiore ai due anni e mezzo; la semilibertà, una volta espiata metà pena; la liberazione anticipata (40 giorni di riduzione pena per buona condotta in relazione ad ogni anno espiato); i permessi per gravi ragioni famigliari. Il regolamento del 1976, introduce, poi il lavoro esterno, ma solo sotto scorta.
Ovviamente in questo quadro cresce in modo significativo il ruolo della magistratura di Sorveglianza (sono istituite le sezioni di sorveglianza) competente a decidere sulle indicate riduzioni di pena e sulle forme di controllo alternative alla detenzione. Teoricamente il giudice di sorveglianza è anche "il garante" dei diritti del detenuto, ma certamente si trova direttamente coinvolto nella gestione della pena, unitamente al personale amministrativo e di custodia, e del controllo sociale, unitamente ai servizi sociali ed alle forze di polizia. Ciò non toglie che, soprattutto nel primo periodo, si guadagnino un qualche spazio anche figure di giudici di sorveglianza effettivamente "garantisti", capaci di entrare in contrasto con le Direzioni dei Carceri o con l'apparato ministeriale. Ma questo fenomeno è destinato a scomparire: la concreta applicazione del diritto, infatti, dipende in gran parte dai rapporti di forza esistenti nella società. E, man mano che sulla società si stenderà il velo dell'"omologazione" ai (dis)valori capitalistici, anche questo tipo di magistratura - come la magistratura più in generale, del resto - si farà garante e custode di tale omologazione.
D'altra parte, in linea con la svolta che caratterizza, all'inizio degli anni '80, il sistema penale, nel 1986 entrerà in vigore la cosiddetta legge "Gozzini". Essa si colloca nel filone della produzione legislativa che esalta il momento della valutazione dell'identità "politica" (anche in senso lato) del soggetto imputato e condannato, lasciando solo sullo sfondo le condotte concrete che sono oggetto dei processi: del 1980 è la legge di conversione del decreto Cossiga, che introduce nelle indagini e nei processi per fatti di lotta armata, la figura del "collaboratore"; del 1982 è la organica legge sui pentiti; del 1987 è la legge sulla dissociazione.
Se questo è il quadro, la legge Gozzini interviene sul carcere allargando la forbice punizione-premio. Del resto il principio fondamentale della "differenziazione" era già passato nella "materialità" della costruzione - al di fuori di ogni norma di legge - del circuito carcerario speciale o di massima sicurezza, al quale era applicato l'art. 90 della legge del 1975, che eliminava - di fatto - i principi della riforma. Quando poi, alla fine del 1984, era stata ridotta l'area di applicazione dell'art. 90 attraverso la mancata proroga dei decreti attuativi (limitati a soli cinque istituti penitenziari), la Circolare Ministeriale del 31 ottobre aveva, in sostanza, disposto che i detenuti prima "specializzati" avrebbero continuato a essere custoditi nelle sezioni nelle quali si trovavano, dove non sarebbero stati inseriti detenuti prima non differenziati; inoltre, essi sarebbero stati ammessi al godimento dei diritti previsti dalla generale normativa solo "secondo le possibilità esistenti e valutando le situazioni concrete e, nei limiti consentiti, in particolare il grado di pericolosità" e, in ogni caso, in completa separazione dagli altri detenuti.
La legge Gozzini, a questo punto, sistematizza la situazione: è formalmente previsto il carcere più duro in determinate situazioni soggettive e/o oggettive (artt. 14 bis, 41 bis), pur non riconoscendosi ancora, sul piano formale, l'esistenza di una differenziazione dei circuiti carcerari (i carceri di massima sicurezza ci sono ma non si deve dire che esistono). Sul piano premiale è previsto un aumento della liberazione anticipata,(portata da 40 a 90 giorni per anno di buona condotta): un'estensione dell'affidamento in prova al servizio sociale anche per le pene tra i due anni e mezzo e i tre anni, anche se parte residua di pena maggiore, e con possibilità, nel caso di pregressa custodia cautelare, di non rientrare in carcere; l'introduzione dei permessi premio sino a 45 giorni all'anno; il lavoro esterno senza scorta.
L'aspetto punitivo-premiale sarà rafforzato dalla legge 203/1991; che vieterà la concessione di pressoché tutti i benefici previsti dalla legge Gozzini a chi è detenuto per gravi reati comuni e non è collaboratore di giustizia.
La successiva legge 356/1992, introducendo nella Gozzini l'art 18 bis, dimostra, sul piano della concretezza delle dinamiche processuali, come l'aula giudiziaria diventi sempre più una succursale del carcere e come il carcere influenzi sempre più le vicende giudiziarie: tale articolo, infatti, prevede i colloqui investigativi, e cioè autorizza personale della Direzione Investigativa Antimafia a svolgere colloqui riservati non verbalizzati (consentendo così ogni tipo di trattativa). L'art. 41 bis 2° comma (aggiunto anch'esso da tale ultima legge e ricalcante il vecchio art. 90) prevede tali e tante restrizioni ai diritti carcerari (limitazione della socialità interna, delle visite dei famigliari, della corrispondenza ecc), che appare legittimo il sospetto che sia finalizzato a favorire il "pentimento" dei detenuti più che ad attenuarne la pericolosità sociale. Il trattamento derivante dall'art. 41 bis, inoltre, lede gravemente il diritto di difesa, dal momento che l'imputato non può essere fisicamente presente al processo, ma vi può, per modo di dire, partecipare solo in videoconferenza dal carcere.
Una prima lettura, infine, del nuovo Regolamento (DPR 230/2000) ci fa rilevare una interessante connessione tra carcere e mercato del lavoro "particolare"(quello dei "non garantiti"). Se, infatti, in precedenza le lavorazioni penitenziarie dovevano essere organizzate e gestite dalle Direzioni, ora l'art. 47 prevede che possano essere organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche e private, che avranno perfino voce in capitolo nell'adozione del provvedimento amministrativo di esclusione dell'attività lavorativa (art. 53). E la commistione col mondo dell'impresa (piccolo assaggio di privatizzazione?) si estende con la possibilità di appaltare loro "servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati" (art. 47 n. 3).
Ancora, questo Regolamento fa un piccolo, ulteriore, passo verso la formalizzazione dell'esistenza di diversi circuiti carcerari, prevedendo l'attuazione "in istituti autonomi o in sezioni di istituto, (di) regimi a custodia attenuata".
Coerentemente è iniziata, nell'ultimo periodo, la classificazione dei detenuti in AS (alta sicurezza), media sicurezza, attenuata sicurezza, con condizioni di vita diversissime: quelli in AS fanno socialità solo sezione per sezione, subiscono perquisizione a ogni uscita di cella, non hanno lavoro, non hanno contatti con i detenuti di altre sezioni e/o di altra classificazione; quelli in media sicurezza hanno la cella sempre aperta, possono circolare nella sezione, non hanno polizia penitenziaria in sezione, spesso trovano lavoro; quelli in attenuata sicurezza (una esigua minoranza) fanno colloqui con i familiari in appositi spazi all'aperto, beneficiano spesso di permessi, hanno sempre possibilità di lavoro.
La pena varia quindi, non solo nella quantità ma anche nella qualità con un duplice effetto: la minore afflittività, oltre ad alleviare le condizioni di segregazione, favorisce un maggior numero di benefici e, naturalmente, viceversa.
Se si aggiunge che i criteri di assegnazione non sono noti, soprattutto per la distinzione tra alta e media sicurezza, e che l'assegnazione è fatta dal Ministero o dalla Direzione, è facile capire come l'arbitrio, finalizzato a raggiungere i non dichiarati scopi dell'Amministrazione, regni sovrano. Un capitolo a sé, poi, è rappresentato dai malati (privi di cure)e dai malati di Aids (molti sono terminali e ciononostante detenuti) e dagli stranieri (quasi sempre privi di soldi, di difesa, di sostegni esterni e così impossibilitati anche ad ottenere misure alternative).
A questo punto si può conclusivamente dire che il percorso di ristrutturazione del sistema carcerario, passato prima attraverso l'introduzione di fatto delle carceri speciali, con anche i braccetti della morte, della fine anni 70 / primi anni 80, poi attraverso la successiva risistemazione organica di un meccanismo differenziante punitivo/premiale, ha portato ad una sostanziale "normalizzazione" (rotta, però, nella primavera scorsa da una serie di iniziative di lotta per indulto, depenalizzazioni, automatismo nell'applicazione dei benefici) del mondo carcerario, dove tende a passare stabilmente (fatte, naturalmente le debite eccezioni) una completa desolidarizzazione, essendo, la vita dei detenuti, tutta incentrata - appunto - sui meccanismi individualistici del premio e della punizione. Del resto il carcere riflette la situazione sociale generale, e, nella società, nel suo complesso, si è assistito ad un pesante rimodellamento, anche sul piano ideologico e dei valori-disvalori, teso a costruire, anche qui, un soggetto individualista, competitivo, desolidarizzato. Ma, si sa (e ci dà speranza) che non tutte le ciambelle riescono col buco.
Sul tema, resta ancora da dire che la presenza del carcere non è stata intaccata dalle misure alternative alla detenzione, che non hanno avuto un effetto di "sostituzione", bensì di "affiancamento" e di allargamento, sul territorio, del controllo.
I segnali, d'altra parte, sono nel senso di un ulteriore aumento di tale diversificato controllo: ancora più carcere, determinato dalle recenti leggi quali il pacchetto sicurezza, che incentiva l'adozione di misure cautelari dopo la sentenza di appello; o quali le successive leggi sull'aumento e sul diverso computo della custodia cautelare; ancora più controllo sul territorio, delegato, questo (sempre dal "pacchetto sicurezza"), anche alle Forze Armate, con poteri di fermo al di fuori di ogni controllo dell'autorità giudiziaria, e spettacolarizzato dall'introduzione del cosiddetti "braccialetti elettronici" per gli arresti domiciliari.
In un breve scritto sul carcere, infine, non può non citarsi la realtà dei campi di detenzione amministrativa per stranieri, che riguardano migliaia e migliaia di persone per le quali (in una ancor più generale logica di differenziazione) viene man mano scritto un diritto penale (o comunque attinente i diritti di libertà) del tutto particolare, perché differenziato sulla base dell'appartenenza etnica.
Ulteriori elementi, dunque, per costruire un quadro assai fosco, ma (evviva la dialettica) anche segnali di movimento e perfino di qualche forma organizzata da parte di questi stessi cittadini/non cittadini.

Milano, maggio 2001